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Accordo 29.07.1999

Accordo in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. (G.U. 27.08.1999, n. 201)

Capo II - Fondi pensione

Art. 10 - Destinatari

1. Saranno associati ai fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31.12.1995 e quelli assunti dal 1 gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 1, che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997, e quelli assunti a far tempo dall'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i quali chiedano l'iscrizione ai fondi stessi.

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