Accordo 29.07.1999
Capo II - Fondi pensione
1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1 gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto medesimo.
2. Per i dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 i quali chiedano l'iscrizione ai fondi pensione, gli accantonamenti annuali di trattamento di fine rapporto successivi alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai fondi medesimi.
3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998 e già iscritta in bilancio nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12.
5. Nell'accantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai fondi pensione.
6. A favore del personale iscritto alle gestioni Inpdap per i trattamenti di fine servizio che esercita l'opzione per l'iscrizione ai fondi pensione ai sensi dell'art. 2, co.
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