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Accordo 29.07.1999

Accordo in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. (G.U. 27.08.1999, n. 201)

Capo I - Il TFR

Art. 8 - Norme finali

1. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del dPR 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dall'art. 6.

2. Le prestazioni creditizie e sociali vigenti le cui finalità sono definite dal decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, sono mantenute e continuano ad essere gestite dall'Inpdap ai sensi dell'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Restano ugualmente ferme quelle previste dalle norme contrattuali vigenti per il personale destinatario.

3. Le condizioni per l'armonizzazione pubblico/privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica.

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