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Accordo 29.07.1999

Accordo in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. (G.U. 27.08.1999, n. 201)

Capo I - Il TFR

Art. 7 - Rapporti di lavoro a tempo determinato

1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo.

Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data.

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