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Decreto legislativo 30.06.1999, n. 233

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997. (G.U. 22.07.1999, n. 170)

Art. 5 - Consigli scolastici locali

1. I consigli scolastici locali, che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione periferica, previa intesa con le Regioni e gli enti locali assunta nelle apposite sedi di concertazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Consigli possono avere sede presso gli uffici periferici dell'amministrazione, presso istituzioni scolastiche, ovvero in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita una apposita segreteria.

2. I consigli scolastici locali durano in carica tre anni. Essi hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio, alle reti di scuole, all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, all'orientamento, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni con handicap, all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio, al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani.

3. Gli enti locali possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della consulenza dei consigli scolastici locali.

4. Il Consiglio è composto da rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche del territorio nella proporzione di cui al comma 5; da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio pre

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