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Decreto legislativo 30.06.1999, n. 233

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997. (G.U. 22.07.1999, n. 170)

Art. 6 - Organi collegiali d'interesse degli enti locali

1. Il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria competenza. I raccordi tra amministrazione periferica della pubblica istruzione e gli enti locali sono definiti in sede di riordino del Ministero della P.I., secondo i criteri di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

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