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Decreto legislativo 30.06.1999, n. 233

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997. (G.U. 22.07.1999, n. 170)

Art. 4 - Consigli regionali dell'istruzione

1. È istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, il Consiglio regionale dell'istruzione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'Amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto.

2. Il Consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà di insegnamento.

3. Il Consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale.

4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in s

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