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Decreto legislativo 30.06.1999, n. 233

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997. (G.U. 22.07.1999, n. 170)

Art. 3 - Organi, struttura e funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione

1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

2. Il Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.

3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.

4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti.

5. I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere. 1

6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dall'

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