D.P.R. 26.02.1999, n. 150
Capo I - Disposizioni generali e norme sul ruolo unico
1. I dirigenti ai quali non sia stato affidato un incarico di direzione di un ufficio di livello dirigenziale svolgono, su richiesta delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. La durata di tali incarichi deve essere determinata ed è limitata e rapportata al programma di lavoro e all'obiettivo assegnato.
2. I dirigenti che non svolgono le funzioni di cui al comma 1 sono temporaneamente a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzati nell'ambito di programmi specifici di ispezione e verifica, nonché di ricerca, studio e di monitoraggio del grado di attuazione delle riforme legislative e delle innovazioni amministrative.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli occorrenti storni di somme tra le amministrazioni interessate e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali somme confluiscono nel fondo di cui all'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993, posto a carico dell'unità previsionale di base "Funzionamento" del centro di responsabilità "Dipartimento della funzione pubblica" nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I contratti collettivi possono prevedere che una quota parte delle risorse destinate alla contrattazione sia finalizzata ad integrare le disponibilità del predetto fondo.
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