D.P.R. 26.02.1999, n. 150
Capo I - Disposizioni generali e norme sul ruolo unico
1. Entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, per i dirigenti già appartenenti ai propri ruoli, i dati essenziali da inserire nel ruolo unico, di cui all'articolo 4, comma 2. Entro i successivi sessanta giorni sono trasmesse le ulteriori informazioni da inserire nella banca dati informatica ai sensi del predetto articolo 4, comma 2.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi i ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e cessa di produrre effetti la pregressa appartenenza ad un ruolo. I dirigenti già in servizio confluiscono automaticamente nel ruolo unico dalla stessa data.
3. Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti, reclutati anche a seguito di concorsi indetti precedentemente da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo unico. I dirigenti reclutati per specifiche e particolari professionalità tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalità. I dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, in una distinta sezione.
4. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
5. I dirigenti di seconda fascia ai quali sia conferito un incarico dirigenziale
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