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D.P.R. 26.02.1999, n. 150

Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti. (G.U. 26.05.1999, n. 121)

Capo I - Disposizioni generali e norme sul ruolo unico

Art. 7 - Tenuta della banca dati informatica

1. Il responsabile del ruolo unico di cui all'articolo 3, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio dei dirigenti, sia nell'ambito dello stesso comparto che tra comparti diversi, nonché con organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, assicura la significatività e l'efficace aggregazione delle informazioni contenute nella banca dati informatica e cura la diffusione della conoscenza e la valorizzazione, presso tutti gli enti interessati, della raccolta elaborata.

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