D.M. Pubblica istruzione 23.12.1999, n. 318
La nomina delle commissioni giudicatrici è effettuata dai Provveditori agli studi, attingendo i nominativi dagli elenchi formulati sulla base delle domande pervenute secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 1, 2 e. 3 e tenendo in particolare conto le esperienze professionali maturate nel campo della valutazione.
I presidenti e i componenti le commissioni giudicatrici, prima di assumere le funzioni, debbono frequentare il corso di formazione previsto dall'art.38 del CCNI e organizzato dal M.P.I.
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