D.M. Pubblica istruzione 23.12.1999, n. 318
Le commissioni giudicatrici sono costituite per gruppi di scuole e per aree disciplinari.
Le commissioni di scuola materna sono costituite da tre membri, un Presidente e due componenti provenienti dai ruoli della scuola materna.
Le commissioni giudicatrici della scuola elementare sono costituite da tre membri, un Presidente e due componenti provenienti dai ruoli della scuola elementare.
Le commissioni giudicatrici della scuola secondaria di I grado sono costituite da tre membri, un Presidente e due componenti provenienti dai ruoli della scuola media, in possesso dell'abilitazione in una delle classi di concorso presenti per ciascuno dei sottoelencati sottosettori, nell'area disciplinare linguistico-storico-artistico-espressiva:
I) linguistico-espressivo
II) artistico-musicale.
Per l'area scientifico-tecnica, i docenti debbono provenire da ciascuno dei seguenti sottosettori:
I) scientifico
II) tecnico.
Le commissioni giudicatrici della scuola secondaria superiore sono costituite da cinque membri, un Presidente e quattro componenti provenienti dai ruoli della scuola secondaria superiore, in possesso dell'abilitazione in una delle classi di concorso presenti, per ciascuno dei seguenti sottosettori, nell'area linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva:
I letterario; II artistico; III storico-filosofico; IV musicale.
Per l'area scientifico-tecnica, i docenti debbono provenire da ciascuno dei sottosettori così individuati:
I discipline matematiche-fisico-geografiche-naturali II discipline tecnologiche
III discipline economico-amministrative IV discipline chimico-agrarie.
Nel caso in cui le commissioni ritengano necessario integrare le proprie competenze per la valutazione di docenti titolari di specifiche classi di concorso, il Presidente procede alla nomin
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