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D.M. Pubblica istruzione 23.12.1999, n. 318

Criteri di individuazione dei requisiti degli aspiranti alla nomina a presidente o a componente delle commissioni giudicatrici per la procedura finalizzata all'assegnazione al personale docente della scuola di ogni ordine e grado e agli educatori dei convitti e degli educandati del trattamento economico accessorio, di cui all'art. 29 del C.C.N.L. del 26.5.1999 e all'art. 38 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto scuola del 31.8.1999. (G.U. 11.01.2000, n. 3 - 4a serie speciale concorsi)

Art. 5

Costituiscono motivo di incompatibilità alla nomina nelle commissioni giudicatrici le seguenti condizioni:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali;

b) avere procedimenti disciplinari in corso;

c) aver subito una delle sanzioni disciplinari previste dall'art. n. 492 del T.U. di cui al D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, per il personale della scuola e dall'art. n. 87 del R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933, per i docenti universitari. Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la riabilitazione, di cui all'art. n. 501 del T.U. n. 297/94, non costituiscono impedimento alla nomina;

d) essere parenti o affini entro il quarto grado con uno o più concorrenti (art. n. 433 del T.U. n. 297/94);

e) ricoprire cariche politiche o sindacali (art. 8 del D.L.vo n. 29/93, come modificato dal D.L.vo n. 546/93).

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