D.M. Pubblica istruzione 23.12.1999, n. 318
Costituiscono motivo di incompatibilità alla nomina nelle commissioni giudicatrici le seguenti condizioni:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali;
b) avere procedimenti disciplinari in corso;
c) aver subito una delle sanzioni disciplinari previste dall'art. n. 492 del T.U. di cui al D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, per il personale della scuola e dall'art. n. 87 del R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933, per i docenti universitari. Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la riabilitazione, di cui all'art. n. 501 del T.U. n. 297/94, non costituiscono impedimento alla nomina;
d) essere parenti o affini entro il quarto grado con uno o più concorrenti (art. n. 433 del T.U. n. 297/94);
e) ricoprire cariche politiche o sindacali (art. 8 del D.L.vo n. 29/93, come modificato dal D.L.vo n. 546/93).
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