Decreto MURST - DDG 01.04.1999
1. Le commissioni giudicatrici, una per ogni classe di concorso in ciascuna regione, composte da un Presidente, sorteggiato tra il personale universitario, direttivo ed ispettivo del settore individuato e da due docenti titolari della classe di concorso interessata, sono nominate dall'Ufficio scolastico incaricato di curare lo svolgimento della procedura concorsuale, secondo le disposizioni contenute nell'O.M. 5.11.1994, n. 307, integrata dal D.M. 16.6.1998, n. 275.
2. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità, richiamata nell'art. 6 dell'O.M. 307 sopracitata, e che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 3 del D.M. 13.3.1990 che fissa i requisiti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici. Ugualmente, non possono far parte della medesima commissione giudicatrice coloro che siano legati da vincolo matrimoniale oppure di parentela o affinità fino al IV grado.
3. Qualora venga a mancare uno dei membri, presidente o componente, la competente autorità lo sostituisce, con le medesime modalità, con altro membro appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di concorso fino ad allora espletate.
4. Non è consentita la rinuncia alla nomina conferita, salvo che per gravi e comprovati motivi da documentarsi adeguatamente direttamente all'autorità scolastica alla quale compete provvedere alla nomina in sostituzione. Nel caso in cui vengano addotti, a giustificazione della rinuncia, motivi di famiglia, l'organo competente alla nomina valuta la gravità, sulla base della documentazione prodotta o che sarà all'uopo richiesta e segnala il caso all'autorità dalla quale il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedim
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