Decreto MURST - DDG 01.04.1999
1. I concorsi constano di una o più prove della "fase scritta" (scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche), di eventuale/i prova/e pratica/che e di una prova orale e vertono sugli uniti programmi preceduti da "Avvertenze generali", anche per quanto riguarda la durata delle singole prove. Ove non prevista nei programmi, la durata delle prove è indicata nella traccia d'esame.
2. La commissione giudicatrice dei concorsi dispone di cento punti, di cui quaranta punti per le prove della fase scritta e per la/e eventuale/i prova/e pratica/che, quaranta punti per la prova orale e venti punti per i titoli.
Il voto per ciascuna prova è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro della commissione giudicatrice. Non è consentito ai componenti della commissione di astenersi dall'esprimere una valutazione.
3. Superano le prove della fase scritta e la/e eventuale/i prova/e pratica/che i candidati che abbiano riportato complessivamente una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta e non meno dei punti corrispondenti ai sei decimi in ciascuna delle singole prove. A tal fine, la commissione giudicatrice nella sua prima adunanza ripartisce i quaranta punti a disposizione tra le singole prove della "fase scritta" e la/e eventuale/i prova/e pratica/che. La votazione complessiva delle suddette prove è determinata dalla somma dei voti attribuiti alle singole prove.
4. La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del competente ufficio scolastico ed è riportata nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.
5. Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno pun
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