IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MURST - DDG 01.04.1999

Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla Tabella A annessa al d.m. 30 gennaio 1998 n. 39, non comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto ministeriale n. 354/1998.

Art. 8 - Norme sui documenti

1, Le domande di partecipazione al concorso, i titoli valutabili e i documenti non sono soggetti all'imposta di bollo (art. 1, legge n. 370/88 e successive modificazioni).

2. I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (G.U. n. 209 del 20 agosto 1962), autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

3. Non si terrà conto delle copie non autenticate ovvero non dichiarate conformi all'originale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.P.R. n. 403/1998.

4. Sono soggetti alla legalizzazione, secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente:

a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorità scolastica provinciale;

b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere, e da valere nello Stato, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari Italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rapprese

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.