Decreto MURST - DDG 01.04.1999
1 - Non è ammessa: a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente art. 6; b) la domanda priva della firma del candidato.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2 - Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di partecipazione al concorso abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nelle domande di partecipazione.
3 - È ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 5 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse; in tali casi, il competente Ufficio Scolastico concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto, si procederà all'esclusione dell'interessato dal concorso.
4 - È ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei titoli e documenti prodotti in copia non autenticata ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tal caso la competente autorità scolastica assegna al candidato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione. In mancanza dell'adempimento richiesto, i titoli ed i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione. Non è ammesso in alcun caso la sostituzione dei titoli e documenti già prodotti.
5 - Sono
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