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Decreto MURST - DDG 01.04.1999

Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla Tabella A annessa al d.m. 30 gennaio 1998 n. 39, non comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto ministeriale n. 354/1998.

Art. 6 - Modalità e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli valutabili, delle certificazioni, dei documenti attestanti il diritto alla preferenza e/o a riserva

1 Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2 Secondo quanto già stabilito nel precedente art. 5, i candidati, compresi quelli residenti all'estero, sono tenuti a presentare i titoli valutabili e i documenti solo dopo il superamento della prova orale. Tali titoli e documenti devono essere spediti o consegnati a mano entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata superata la prova orale e secondo le stesse modalità stabilite dal presente articolo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli interessati sono peraltro esonerati dalla presentazione di certificazioni e documentazioni per le quali sia stato chiesto l'accertamento d'ufficio a norma dell'art. 10 della legge n. 15/68.

3 La domanda, da presentarsi entro il termine indicato al precedente comma 1, nonché i titoli valutabili e i documenti, da presentarsi solo dopo il superamento della prova orale, devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

4. Le domande, i documenti, le certificazioni e i titoli valutabili spediti a mezzo plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del dPR 28 dicembre 1970, n. 1077). I

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