Decreto MURST - DDG 01.04.1999
1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice secondo il modulo allegato, datate e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere indirizzate all'Ufficio scolastico cui è affidato l'incarico di curare lo svolgimento della procedura concorsuale, indicato, nella specifica scheda relativa a ciascuna classe di concorso, accanto alla regione in cui il concorso è indetto, ovvero alla istituzione scolastica indicata, nella stessa scheda, accanto al predetto Ufficio. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (legge 15.5.1997, n.127, art.3, comma 5). Il modulo di domanda deve essere compilato dal candidato negli spazi appositamente riservati. Tale modulo va inviato in duplice copia: una da valere come originale, l'altra per gli adempimenti dell'amministrazione; i moduli, ove non disponibili o non reperibili, potranno essere riprodotti in copia o fotocopia, purché non dissimile da quello tipo.
2. Il candidato è tenuto a produrre una sola domanda per ciascuna classe di concorso, individuata con il rispettivo codice nell'allegato. La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione.
3. Coloro che, avendone i prescritti requisiti, intendano concorrere per più classi di concorso devono presentare distinte domande di ammissione.
4. Le domande di partecipazione dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero devono essere inoltrate per il tramite della competente autorità diplomatica-consolare che provvederà al diretto invio delle domande stesse alle autorità scolastiche prescelte dagli interessati, trasmettendone, per conoscenza, copia al Ministero Affari Esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio X .
5. Nella domanda d
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