D.M. Pubblica istruzione 18.09.1998, n. 359
1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:
a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui all'articolo 7;
b) all'interno di ogni fase territoriale, in base ai criteri di cui agli articoli 5 e 6;
c) in base alle preferenze di cui all'articolo 9.
2. Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalità e i criteri di nomina indicati nell'articolo 8.
3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 12 e 14.
4. I Presidenti e i membri esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.
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