D.M. Pubblica istruzione 18.09.1998, n. 359
1. Le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore sono nominate dal Ministero della Pubblica istruzione.
2. Ogni commissione è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.
4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.
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