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D.M. Pubblica istruzione 18.09.1998, n. 359

Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 15.10.1998, n. 241)

Art. 3 - Nomina e formazione delle Commissioni

1. Le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore sono nominate dal Ministero della Pubblica istruzione.

2. Ogni commissione è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.

3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.

4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.

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