D.M. Pubblica istruzione 18.09.1998, n. 359
1. I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:
a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i rettori dei Convitti nazionali e le direttrici degli educandati femminili;
b) capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
d) ricercatori universitari confermati;
e) capi di istituto e docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni;
f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;
g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo;
l) docenti delle Accademie di Belle Arti con almeno 10 anni di servizio di ruolo.
2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate:
a) per i Capi d'Istituto e i docenti, prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.