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Legge 06.10.1998, n. 353

Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni . (G.U. 14.10.1998, n. 240)

Art. 3 -

1. Il Commissario del Governo presso la regione Sardegna provvede agli adempimenti connessi:

a) con il trasferimento del personale docente e ausiliario, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30 aprile 1998 nelle scuole materne gestite dall'ESMAS, ai fini dell'inquadramento, con effetto dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, nei corrispondenti ruoli provinciali del personale del comparto "Scuola" di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, sulla base dell'anzianità di servizio maturata alla data di inquadramento;

b) con il trasferimento del personale, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30 aprile 1998 presso la sede centrale dell'ESMAS, per l'inquadramento, anche in soprannumero, con effetto dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione. Il predetto personale é comunque assegnato, in sede di prima applicazione del presente articolo, agli uffici aventi sede nella regione Sardegna.

2. Al personale di cui al comma 1 é assicurato, presso le amministrazioni destinatarie, il mantenimento dell'eventuale piú favorevole trattamento economico in godimento alla data dell'inquadramento, mediante l'attribuzione di un assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. Il medesimo personale ha facoltà di presentare domanda per ottenere il mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di provenienza. La domanda per l'opzione deve essere presentata all'amministrazione di destinazione, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di inquadramento.

3. Al personale di cui al comm

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