Legge 06.10.1998, n. 353
Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni . (G.U. 14.10.1998, n. 240)
1. Alle operazioni liquidatorie provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
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