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Legge 06.10.1998, n. 353

Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni . (G.U. 14.10.1998, n. 240)

Art. 2 -

1. Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e qualsiasi altro bene immobile e mobile di proprietà dell'ESMAS adibiti ad uso scolastico sono trasferiti in proprietà ai comuni competenti per territorio e mantengono tale destinazione.

2. I restanti beni patrimoniali mobili ed immobili di proprietà dell'ESMAS comunque attinenti allo svolgimento delle funzioni di competenza propria o delegata della regione Sardegna, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alla regione Sardegna con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, previa intesa con la regione Sardegna.

3. Tutti gli atti connessi con il trasferimento dei beni di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse.

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