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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 109

Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. (G.U. 18.04.1998, n. 90)

Art. 5 - Coordinamento istituzionale e monitoraggio. 15

1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine l'INPS le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le modalità applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento. 16

1- bis . Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori della situazione economica equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica. 17

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Rubrica così sostituita dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

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