Decreto legislativo 31.03.1998, n. 109
1. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.
2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 12. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1. 19
3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, del presente decreto, gli enti erogatori, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo. 20
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fi
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