Decreto legislativo 31.03.1998, n. 109
1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 13
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate. 14
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo
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