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D.P.R. 08.07.1998, n. 268

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO, a norma dell'art. 14, comma 3, della legge n. 433 del 17.12.1997. (G.U. 07.08.1998, n. 183)

Art. 8 - Sottocomitati e gruppi di lavoro

1. Il Comitato può costituire al proprio interno sottocomitati e gruppi di lavoro per l'approfondimento, secondo le direttive e gli indirizzi del Comitato, di particolari problematiche collegate all'introduzione dell'EURO, comprese le iniziative dirette all'informazione del pubblico.

2. Oltre a rappresentanti degli enti e delle categorie rappresentate nel Comitato ed ai componenti della segreteria generale, possono far parte dei sottocomitati e dei gruppi di lavorò anche funzionari appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche ed esperti esterni, nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Comitato.

3. I sottocomitati e i gruppi di lavoro hanno durata limitata nel tempo, in relazione ai compiti assegnati ed agli obiettivi programmati.

4. Il funzionamento dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro è disciplinato con direttive del Presidente del Comitato.

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