D.P.R. 08.07.1998, n. 268
1. La segreteria generale opera alle dirette dipendenze del segretario generale, con il compito di fornire il supporto tecnico e amministrativo al Comitato ed ai suoi organi esecutivi, nonché ai sottocomitati ed ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti ed assolve a tutte le funzioni operative necessarie per il loro funzionamento. In particolare:
a) collabora con i componenti del Comitato, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro in tutte le attività connesse ai compiti loro affidati;
b) predispone gli avvisi di convocazione ed ogni altra comunicazione relativa al Comitato;
c) svolge ogni attività relativa alla preparazione delle riunioni dei vari organismi ed alla esecuzione delle decisioni dagli stessi adottate.
2. La segreteria generale ha un organico di venti unità ed una struttura organizzata per funzioni, qualifiche e profili professionali definita dall'esecutivo del Comitato.
3. Alla segreteria generale è assegnato, su richiesta del segretario generale, personale appartenente ai ruoli del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Banca d'Italia e di altre autorità indipendenti e amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di comando o di fuori ruolo o in altre posizioni equivalenti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Può essere altresì utilizzato, anche temporaneamente, personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il personale in servizio presso la segreteria generale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento.
5. Il trattamento economico principale ed il trattamento economico accessorio, comprese le eventuali indennità di comparto o di amminist
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