D.P.R. 08.07.1998, n. 268
1. I comitati provinciali per l'EURO (CEP) operano come strutture locali funzionalmente collegate al Comitato EURO con il compito di:
a) collaborare con il Comitato, curandone a livello locale la diffusione e l'attuazione delle direttive e degli indirizzi, allo scopo di assicurare il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati e la piena realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;
b) assicurare la massima informazione in ordine al processo di introduzione dell'EURO;
c) raccogliere, a livello locale, richieste ed indicazioni provenenti da soggetti pubblici e privati e proporle, con le proprie eventuali osservazioni, all'esame del Comitato;
d) proporre al Comitato tutte le iniziative ritenute utili, a livello provinciale o sub-provinciale, ai fini di un equilibrato passaggio alla moneta unica;
e) fornire periodicamente al Comitato, alle scadenze da questo indicate, tutte le notizie e gli elementi necessari alla verifica del processo di attuazione della moneta unica nel territorio della provincia.
2. I CEP sono presieduti dal prefetto, che ne nomina i componenti avendo cura di assicurare la presenza dei rappresentanti delle seguenti amministrazioni, enti e categorie:
a) uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione;
b) amministrazione provinciale;
c) comuni al di sopra di 15.000 abitanti nell'ambito della provincia interessata, in numero non superiore a tre;
d) camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) sede provinciale della Banca d'Italia;
f) un rappresentante dell'ufficio di tesoreria del comune capoluogo di provincia;
g) banche, categorie produ
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