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D.P.R. 08.07.1998, n. 268

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO, a norma dell'art. 14, comma 3, della legge n. 433 del 17.12.1997. (G.U. 07.08.1998, n. 183)

Art. 9 - Comitati provinciali per l'EURO e comitati regionali

1. I comitati provinciali per l'EURO (CEP) operano come strutture locali funzionalmente collegate al Comitato EURO con il compito di:

a) collaborare con il Comitato, curandone a livello locale la diffusione e l'attuazione delle direttive e degli indirizzi, allo scopo di assicurare il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati e la piena realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

b) assicurare la massima informazione in ordine al processo di introduzione dell'EURO;

c) raccogliere, a livello locale, richieste ed indicazioni provenenti da soggetti pubblici e privati e proporle, con le proprie eventuali osservazioni, all'esame del Comitato;

d) proporre al Comitato tutte le iniziative ritenute utili, a livello provinciale o sub-provinciale, ai fini di un equilibrato passaggio alla moneta unica;

e) fornire periodicamente al Comitato, alle scadenze da questo indicate, tutte le notizie e gli elementi necessari alla verifica del processo di attuazione della moneta unica nel territorio della provincia.

2. I CEP sono presieduti dal prefetto, che ne nomina i componenti avendo cura di assicurare la presenza dei rappresentanti delle seguenti amministrazioni, enti e categorie:

a) uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione;

b) amministrazione provinciale;

c) comuni al di sopra di 15.000 abitanti nell'ambito della provincia interessata, in numero non superiore a tre;

d) camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) sede provinciale della Banca d'Italia;

f) un rappresentante dell'ufficio di tesoreria del comune capoluogo di provincia;

g) banche, categorie produ

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