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D.M. Grazia e giustizia 06.07.1998

Individuazione delle attività, autonome e subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del personale del Ministero di grazia e giustizia e come tali non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 2 -

1. Salve le ipotesi di conflitto di interesse da valutare in concreto da parte dell'amministrazione, a tutto il personale amministrativo dipendente del Ministero di grazia e giustizia ammesso al tempo parziale si applicano, oltre ai divieti contenuti nei commi 56-bis, 57, 58 e 60 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, anche quelli previsti nei commi successivi.

2. Al personale amministrativo del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazione e protesti ammesso al tempo parziale è fatto divieto di esercitare, dinanzi agli uffici giudiziari del circondario nel quale il dipendente presta servizio, le professioni legali ed assimilate, nonché ogni altra attività svolta per conto di studi legali con sede nel circondario nel quale il dipendente presta servizio, oppure incarichi a favore di ditte individuali o di società che intrattengono rapporti commerciali con l'amministrazione giudiziaria in genere, ed in particolare con gli uffici giudiziari anche diversi da quello di appartenenza. Lo stesso dipendente non può rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi agli uffici del circondario di appartenenza. Le attività svolte a favore di studi commerciali, tribunali e di agenzie di affari sono vietate limitatamente al circondario nel quale il dipendente presta servizio.

3. Al personale indicato nel comma 2, in servizio presso le corti di appello e le procure generali, è fatto altresì divieto di esercitare le professioni legali ed assimilate dinanzi agli uffici giudiziari del circondario del capoluogo di distretto.

4. Al personale indicato al comma 2, in servizio presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, il Tr

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