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D.M. Grazia e giustizia 06.07.1998

Individuazione delle attività, autonome e subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del personale del Ministero di grazia e giustizia e come tali non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 3 -

1. Quando, contestualmente alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, viene proposta istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività, autonoma o subordinata, il provvedimento con il quale si nega l'autorizzazione è adottato entro i trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini per la trasformazione del rapporto di lavoro. In tal caso il dipendente ha facoltà di revocare la domanda.

2. La domanda con la quale viene chiesta l'autorizzazione allo svolgimento di una attività lavorativa da parte di un dipendente che sia in servizio con un rapporto di lavoro a tempo parziale è istruita dall'ufficio presso il quale il dipendente presta servizio ed è trasmessa al competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla presentazione. Se, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione da parte del competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, di cui è data immediata notizia all'interessato, non è adottato un provvedimento di diniego allo svolgimento dell'ulteriore attività lavorativa, la domanda si intende accolta. Detto termine può essere sospeso, una sola volta, in caso di richiesta di precisazione o documentazione all'interessato, e decorre nuovamente dal giorno di presentazione di quanto richiesto, anche in questo caso è data comunicazione all'interessato della ricezione.

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