D.M. Grazia e giustizia 06.07.1998
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) tempo parziale, la prestazione lavorativa compresa tra il trenta e il cinquanta per cento di quella a tempo pieno prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) professioni legali ed assimilate, le professioni di avvocato, commercialista, ragioniere e perito commerciale;
c) attività, ogni prestazione lavorativa subordinata, parasubordinata, autonoma o di consulenza;
d) sede di servizio, la sede della cui pianta organica il dipendente faccia parte e quella dell'ufficio presso il quale venga destinato in assegnazione temporanea.
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