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D.M. Grazia e giustizia 06.07.1998

Individuazione delle attività, autonome e subordinate, interferenti con i compiti istituzionali del personale del Ministero di grazia e giustizia e come tali non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 1 -

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) tempo parziale, la prestazione lavorativa compresa tra il trenta e il cinquanta per cento di quella a tempo pieno prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) professioni legali ed assimilate, le professioni di avvocato, commercialista, ragioniere e perito commerciale;

c) attività, ogni prestazione lavorativa subordinata, parasubordinata, autonoma o di consulenza;

d) sede di servizio, la sede della cui pianta organica il dipendente faccia parte e quella dell'ufficio presso il quale venga destinato in assegnazione temporanea.

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