D.M. Finanze 02.12.1998, n. 440
Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 6 della legge n. 449 del 27.12.1997 in materia di agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte di università e di istituzioni scolastiche. (G.U. 21.12.1998, n. 297)
1. Gli atenei, nel limite di un miliardo di contributo complessivamente utilizzabile per il sistema universitario, possono avvalersi delle agevolazioni di cui al presente decreto per acquisti delle attrezzature di cui all'art. 1, co. 4, da destinare preferenzialmente all'uso diretto da parte degli studenti, anche presso apposite sale attrezzate. Ogni ateneo può avvalersi delle agevolazioni per un numero di personal computer non superiore ad uno ogni 320 iscritti.
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