D.M. Finanze 02.12.1998, n. 440
1. Il venditore recupera l'importo del contributo di cui all'articolo 1 quale credito di imposta da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, fino a concorrenza del relativo ammontare dovuto, per i versamenti da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiatura, nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo.
2. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta non utilizzati nei predetti periodi di imposta.
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