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D.M. Finanze 02.12.1998, n. 440

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 6 della legge n. 449 del 27.12.1997 in materia di agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte di università e di istituzioni scolastiche. (G.U. 21.12.1998, n. 297)

Art. 4 -

1. Il venditore recupera l'importo del contributo di cui all'articolo 1 quale credito di imposta da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, fino a concorrenza del relativo ammontare dovuto, per i versamenti da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiatura, nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

2. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta non utilizzati nei predetti periodi di imposta.

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