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Legge 24.04.1998, n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (G.U. 07.05.1998, n. 104)

Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento

Art. 39 - Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;

b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;

c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunità europea e gli Stati membri;

d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.

2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;

b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero co

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