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Legge 24.04.1998, n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (G.U. 07.05.1998, n. 104)

Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento

Art. 40 - Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo

1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:

a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato è stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;

b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU;

c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di E

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