Legge 24.04.1998, n. 128
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i principi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1996.
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