Ordinanza MPI 19.03.1997, n. 191
Titolo III - Norme comuni
Il Provveditore agli studi, esaminate le osservazioni di cui al precedente articolo, determinano in via definitiva e pubblicano all'albo entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici, con proprio formale provvedimento, le dotazioni organiche del personale docente delle scuole medie, delle sezioni staccate e, a livello distrettuale, del personale dei corsi sperimentali per adulti. Lo stesso provvedimento deve riportare i dati riepilogativi provinciali.
La dotazione organica determinata dai Provveditori agli studi dovrà essere comunque contenuta nei limiti fissati dall'annuale decreto interministeriale di cui al citato comma 71 dell'art. 1 della L. n. 662/96.
Il provvedimento di cui al primo comma, unitamente ai modelli 1, 2 e 3, è inviato alla Ragioneria provinciale per il riscontro ed alle singole scuole per l'affissione all'albo.
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