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Ordinanza MPI 19.03.1997, n. 191

Testo aggiornato della ordinanza ministeriale concernente le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali.

Titolo III - Norme comuni

Art. 11 - Determinazione provvisoria dell'organico

Per ogni scuola media e sezione staccata i Presidi faranno pervenire, debitamente compilato, entro il 20 gennaio dell'anno precedente quello cui si riferiscono gli organici, un prospetto riassuntivo dei dati relativi alle classi a tempo normale e a tempo prolungato, agli alunni e al sostegno, da rilevare a norma dei precedenti articoli 2, 3, 4 e 7, secondo l'allegato modello 1.

Successivamente alla trasmissione ai Provveditorati agli studi dei prospetti predetti, e comunque non oltre 3 giorni, i Presidi avranno cura di informare i rappresentanti sindacali, eventualmente presenti nella scuola, sui dati previsionali elaborati.

I Provveditori agli studi, controllata la regolarità della compilazione dei prospetti, forniscono, a loro volta, alle organizzazioni sindacali della scuola una informazione preventiva in ordine ai criteri per la definizione e la distribuzione degli organici. Alle stesse organizzazioni sindacali dovranno essere forniti gli atti utili all'acquisizione degli elementi conoscitivi e alla comprensione dei criteri generali che l'Amministrazione intende seguire sulla materia in questione. I Provveditori agli studi procedono, quindi, alla determinazione di tutte le dotazioni organiche previste dalla presente ordinanza.

Successivamente, inviano alle singole scuole, per la pubblicazione all'albo, che deve essere effettuata entro il 20 marzo dell'anno scolastico precedente quello cui i riferiscono gli organici, il mod. 2 riguardante le cattedre di tutti gli insegnamenti ed i posti di sostegno. I capi d'istituto e i rappresentanti sindacali possono formulare in merito le proprie osservazioni al Provveditore agli stud

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