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Ordinanza MPI 19.03.1997, n. 191

Testo aggiornato della ordinanza ministeriale concernente le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali.

Titolo II - Sostegno e corsi per lavoratori

Art. 7 - Sostegno

Per il sostegno a favore degli alunni portatori di handicap si fa presente, in via preliminare, che i posti debbono essere determinati in modo indistinto rispetto alle classi di concorso e separatamente secondo i seguenti tipi:

a) minorati della vista; b) minorati dell'udito; c) minorati psicofisici.

A tal fine, distintamente per i tre tipi sopra citati, il Preside proporrà al Provveditore agli studi il numero di tutti i posti di sostegno di cui prevede il funzionamento all'interno della scuola, con l'indicazione del relativo numero complessivo di alunni portatori di handicap che hanno concorso alla formazione dei posti, seguendo il criterio di cui all'art. 443 del D.L.vo n. 297/94 (un posto ogni 4 alunni portatori di handicap).

Il Preside, al fine dell'individuazione degli alunni portatori di handicap che frequenteranno la prima classe, prenderà gli opportuni contatti con il Circolo didattico della zona in cui opera la scuola.

Nel caso di alunni portatori di grave forme di handicaps, desumibili dall'articolazione della diagnosi funzionale così come prevista dal D.P.R. 24.2.1994, il Preside potrà proporre un numero di posti determinati secondo criteri che deroghino al rapporto numerico sopraindicato, illustrando su apposita nota i motivi per cui ha previsto uno o più posti con un numero di alunni inferiore a 4.

Il capo d'istituto segnalerà, inoltre, l'eventuale numero di alunni portatori di handicap, non compresi nel numero di alunni già indicati, secondo quanto previsto dal 2° e 3° comma del presente articolo, al fine della costituzione da parte del Provveditore agli studi di posti di sostegno su non pi

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