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Ordinanza MPI 19.03.1997, n. 191

Testo aggiornato della ordinanza ministeriale concernente le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali.

Titolo I - Classi a tempo normale e classi a tempo prolungato

Art. 6 - Cattedre tra più scuole

Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.

Nelle classi a tempo prolungato i contributi orari di ciascuna classe, distintamente per classi di concorso, sono spezzoni elementari e pertanto indivisibili.

Per le cattedre orario esterne di materie letterarie si scinderanno indifferentemente le ore d'insegnamento nella prima, seconda e terza classe.

Le cattedre orario sono costituite tra due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto.

Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti comuni.

La cattedra orario esterna può essere istituita sempreché venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio.

Le cattedre orario esterne costituite nell'organico di diritto per l'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici su cui insiste un titolare devono essere confermate con la stessa scuola di completamento sempreché permangano le necessarie condizioni e non sia possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate.

Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive diffi

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