Ordinanza MPI 19.03.1997, n. 191
Titolo I - Classi a tempo normale e classi a tempo prolungato
I Provveditori agli studi effettuano la rilevazione delle classi funzionanti nell'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici nelle scuole medie e nelle sezioni staccate dalle rispettive province.
Le classi formate esclusivamente da alunni minorati dell'udito, funzionanti presso scuole normali, devono essere rilevate ai fini della determinazione dell'organico di diritto, che verrà sviluppato secondo le tabelle previste dal D.P.R. 10 maggio 1983 n. 655. Tale organico sarà, ovviamente, tenuto distinto dall'organico derivante dalle classi normali.
Ad eccezione delle classi di cui al comma precedente, sono escluse dalla rilevazione, e quindi ininfluenti ai fini della determinazione degli organici, quelle funzionanti presso gli istituti penali minorili, i corsi di preparazione agli esami di idoneità e licenza media e quelle funzionanti ai sensi del 9° comma dell'art. 12 della legge n. 104/1992.
Non devono essere rilevate le ore aggiuntive conseguenti allo sdoppiamento delle classi durante l'insegnamento della lingua straniera, eventualmente autorizzato per obiettive esigenze.
Debbono essere invece, rilevate, le ore aggiuntive derivanti da emanazione di decreti autorizzativi di sperimentazione ex art. 278 D.Lvo. n. 297/1994.
Le cattedre formate con le ore derivanti dalle autorizzazioni di cui al precedente comma non dovranno comunque comportare incremento di organico superiore al 4 per cento della media delle dotazioni organiche corrispondenti ai corsi ordinari funzionanti nella medesima provincia nel triennio precedente a quello cui si riferis
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