Ordinanza MPI 19.03.1997, n. 191
Titolo I - Classi a tempo normale e classi a tempo prolungato
I Provveditori agli studi debbono prevedere il numero delle classi che, secondo una rigorosa valutazione delle singole situazioni, funzioneranno nell'anno scolastico successivo, attenendosi, a tal fine, ai criteri sulla formazione delle classi stabiliti dal relativo decreto interministeriale.
I Provveditorati agli studi ed i Presidi, ciascuno per la loro sfera di competenza, hanno la responsabilità dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Premesso quanto sopra disposto, si forniscono, inoltre, i seguenti criteri:
La previsione del numero delle prime classi, è effettuata sulla base degli alunni iscritti, tenuto conto degli alunni portatori di handicap e del tasso di ripetenza degli alunni delle prime classi che i capi di istituto dovranno calcolare sulla base della serie storica della ripetenza dell'ultimo triennio.
Per ogni due prime classi a tempo normale dovrà necessariamente essere impartito l'insegnamento della stessa lingua straniera, ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 14.5.1982, n. 782, mentre per le classi funzionanti a tempo prolungato si istituisce, in base alle disposizioni di cui al D.M. 22.7.1983, una cattedra di lingua straniera ogni 3 classi.
La previsione del numero delle seconde e terze classi è effettuata sulla base del numero degli alunni che si prevede frequenteranno le seconde e terze classi, tenuto conto degli alunni portatori di handicap e del tasso di ripetenza rispettivamente delle seconde e terze classi che i capi di istituto calcoleranno con gli stessi criteri di cui al precedente quarto co
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