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Ordinanza P.C.M. - D.F.P. 30.05.1997, n. 1

Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1996/1997 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico. (Trasmessa con circolare Ministero P.I. n. 341 del 31 maggio 1997).

Art. 5 - Comunicazioni

1) Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente Ordinanza è comunicata:

a) al Ministro della Pubblica Istruzione, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'Ordinanza medesima ai responsabili degli Uffici scolastici provinciali, i quali - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - a loro volta, ne curano l'inoltro a tutte le Scuole ed Istituti Scolastici di ogni ordine e grado di istruzione dipendenti per l'affissione ai rispettivi albi, a cura dei Capi di Istituto - o di chi li sostituisce ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente Ordinanza;

b) al Sindacato Nazionale Precari della Scuola Italiana (SI.NA.P.S.I.), nella persona del legale rappresentante;

c) all'Unione Sindacale Italiana (U.S.I.) Scuola-Sindacato Nazionale Lavoratori Scuole, nella persona del legale rappresentante;

d) all'Ente RAI-TV, nella persona del legale rappresentante affinché provveda, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990 n. 146, a dare notizia del contenuto della presente Ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.

2) La Polizia di Stato o l'Arma dei Carabinieri cureranno la comunicazione della presente Ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati nel comma 1 del presente articolo.

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