Ordinanza P.C.M. - D.F.P. 30.05.1997, n. 1
1) Le disposizioni della presente Ordinanza hanno effetto immediatamente, a decorrere dalla data della sua emanazione, e fino alla conclusione, in ciascuna Scuola ed Istituto Scolastico di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali per l'anno scolastico 1996/1997. Dell'avvenuta conclusione delle operazioni i Capi di Istituto - o chi li sostituisce ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della presente Ordinanza - daranno comunicazione ai competenti Provveditori agli Studi, i quali - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento -, a loro volta, daranno comunicazione al Ministro della Pubblica Istruzione.
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