Ordinanza P.C.M. - D.F.P. 30.05.1997, n. 1
1) Il Ministro della Pubblica Istruzione comunica al Ministro per la Funzione Pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3 della presente Ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato articolo 2.
2) Il personale che non adempie alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è assoggettato alle sanzioni di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
3) Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono irrogate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione di dette sanzioni è proponibile impugnazione ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4) In caso di inosservanza da parte del personale scolastico delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, i Provveditori agli Studi - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimenti - ed i Capi di Istituto - o chi li sostituisce ai sensi dell'articolo 2, comma 1 -, ferme restando le sanzioni previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, danno, comunque, avvio, nelle forme di rito e nell'ambito delle rispettive competenze, al procedimento disciplinare a carico del citato personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.
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