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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 46 - Esami di maturità del nuovo ordinamento dell'istruzione professionale

a) Condizioni per l'ammissione.

1. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, faranno svolgere agli alunni una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove, che potranno essere anche interdisciplinari, devono essere realizzate sia per l'area comune che per l'area di indirizzo.

2. Il Consiglio di classe, nel formulare il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione agli esami di maturità, dovrà valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie in relazione agli specifici obiettivi formativi del settore, tenendo conto, a tale fine, anche dei risultati delle prove strutturate di cui al precedente comma, nonché della assiduità nella frequenza intesa come elemento essenziale della crescita formativa. Le attività di stage in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari, sono ugualmente oggetto di valutazione.

b) Svolgimento dell'esame.

3. La seconda prova, finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali, sarà a carattere pluiridisciplinare, relativamente a materie dell'area di indirizzo, e può consistere anche nella soluzione di un caso pratico.

4. Il colloquio verte essenzialmente sugli argomenti che sono stati oggetto di sviluppo approfondito da parte del candi

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